Art. 3-bis disp. att. c.p.p. Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.