Art. 4-ter disp. att. c.p.p. Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
L’assegnazione al predetto nucleo non determina l’attribuzione di emolumenti aggiuntivi.