Art. 163-ter disp. att. c.p.p. Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

Testo in vigore dal 21 marzo 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.