Art. 139 disp. att. c.p.p. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Durante i termini previsti dall’articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 454 comma 2 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.