Art. 137 disp. att. c.p.p. Concorso formale e continuazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell’articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l’ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.