Art. 136 disp. att. c.p.p. Limiti all’effetto estintivo

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’effetto estintivo previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.