Art. 740 c.p.p. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La somma ricavata dall’esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest’ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.