Art. 734-bis c.p.p. Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.