Art. 740-ter c.p.p. Ordine di devoluzione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.