1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
Testo in vigore dal 15 agosto 2009
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.