Art. 600 c.p.p. Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.(57)

Testo in vigore dal 4 agosto 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (57)

La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha disposto l’ illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo “nella parte in cui prevede che il giudice d’appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale ”quando possa derivarne grave e irreparabile danno“, anziché ”quando ricorrono gravi motivi“ ”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.