Art. 593 c.p.p. Casi di appello

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2.
L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Testo in vigore dal 25 agosto 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (148)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 “nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva”.

Aggiornamento (149)

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 593 c.p.p. apre il titolo II del libro IX e individua i casi di appello, cioè quali sentenze di primo grado possono essere sottoposte a un nuovo giudizio di merito e da quale parte. È la norma che delimita il diritto al secondo grado: l’appello non trova garanzia costituzionale espressa, e il legislatore può modularlo purché le asimmetrie tra accusa e difesa trovino ragionevole giustificazione nella diversa posizione delle parti e nelle esigenze di funzionalità della giustizia penale (artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.).

La disposizione ha avuto una storia tormentata. Interamente sostituita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva reso di regola inappellabili le sentenze di proscioglimento, è stata colpita dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 febbraio 2007, n. 26, quanto al pubblico ministero, e con la sentenza 4 aprile 2008, n. 85, quanto all’imputato. Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha poi riscritto i commi 1 e 2, limitando l’appello del pubblico ministero contro le condanne e quello dell’imputato contro i proscioglimenti. Il comma 3 è stato sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia). Da ultimo, l’art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio) ha escluso l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta dell’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., con decorrenza dal 25 agosto 2024.

Contenuto della disposizione

Sentenze di condanna (comma 1). Salvo quanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 c.p.p., l’imputato può sempre appellare la condanna. Il pubblico ministero può farlo solo quando la sentenza modifica il titolo del reato, esclude una circostanza aggravante a effetto speciale o stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Fuori da questi casi l’accusa che lamenti, ad esempio, una pena troppo mite dispone solo del ricorso per cassazione.

Sentenze di proscioglimento (comma 2). Il pubblico ministero può appellare i proscioglimenti, tranne quelli relativi ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.). L’imputato può appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate al termine del dibattimento, salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Inappellabilità in ogni caso (comma 3). Non sono appellabili le condanne alla sola pena dell’ammenda o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, né le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Contro tali decisioni resta il ricorso per cassazione, che l’art. 111, settimo comma, Cost. garantisce per violazione di legge.

Profili applicativi

Qualificazione dell’impugnazione. L’appello proposto contro una sentenza inappellabile non è perduto: ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p. l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, e il giudice d’appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione. Occorre però che l’atto contenga motivi deducibili in sede di legittimità, altrimenti il ricorso riqualificato sarà dichiarato inammissibile.

Diritto intertemporale. In mancanza di norme transitorie, il regime di impugnazione è quello vigente al momento della pronuncia della sentenza, perché è allora che sorge il diritto di impugnare. Le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024 restano appellabili dal pubblico ministero anche per i reati dell’art. 550 c.p.p.. Per le modifiche al comma 3 introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 occorre invece tenere conto delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 94 dello stesso decreto in materia di giudizi di impugnazione.

Ammenda sostitutiva. Dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, è inappellabile anche la condanna con cui l’ammenda è applicata in sostituzione, totale o parziale, dell’arresto.

Parte civile e statuizioni civili. I limiti dell’art. 593 c.p.p. riguardano le parti del rapporto penale; la parte civile impugna secondo l’art. 576 c.p.p. ai soli effetti della responsabilità civile. La differenza genera asimmetrie, specie quando il proscioglimento per particolare tenuità del fatto relativo a un reato punito con pena alternativa contiene la condanna al risarcimento: su questa situazione pende una questione di legittimità costituzionale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 6 febbraio 2007, n. 26: la parità tra accusa e difesa non impone identità di poteri, ma l’esclusione totale dell’appello del pubblico ministero contro i proscioglimenti introduceva una dissimmetria radicale, priva di adeguata giustificazione; di qui l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui sostituiva l’art. 593 c.p.p.
  • Corte costituzionale, 4 aprile 2008, n. 85: per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., è illegittima la medesima disposizione nella parte in cui escludeva l’appello dell’imputato contro i proscioglimenti per reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 23 giugno 2025, n. 23406: la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio è legittimata ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento del giudice di pace anche per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, ord. 29 luglio 2026, n. 28647: è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., la questione di legittimità del comma 3 nella parte in cui non consente all’imputato di appellare il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, relativo a reato punito con pena alternativa, che lo condanni alle restituzioni e al risarcimento; il giudizio è stato sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.
  • Cassazione penale, sez. V, 7 maggio 2025, n. 17250: in assenza di disciplina transitoria opera il principio tempus regit actum riferito alla data della sentenza; i proscioglimenti pronunciati prima del 25 agosto 2024 restano appellabili dal pubblico ministero anche per i reati dell’art. 550 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. VI, 21 aprile 2026, n. 14480: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., dell’inappellabilità da parte del pubblico ministero delle assoluzioni per reati a citazione diretta.
  • Cassazione penale, sez. I, 28 settembre 2026, n. 34755: le sentenze di proscioglimento divenute inappellabili per il pubblico ministero dopo la legge n. 114 del 2024 restano sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge.
  • Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 2026, n. 22730: è inappellabile la condanna con cui è inflitta l’ammenda, anche quando sostituisce in tutto o in parte l’arresto, per effetto del comma 3 come riscritto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Rapporti con altre norme

L’art. 593 c.p.p. va letto con le disposizioni generali sulle impugnazioni: l’art. 568 c.p.p. sulla tassatività dei mezzi, sull’interesse e sulla riqualificazione; l’art. 570 c.p.p. sull’impugnazione del pubblico ministero; l’art. 576 c.p.p. sull’impugnazione della parte civile; l’art. 581 c.p.p. sulla forma dell’atto. Le deroghe richiamate nel comma 1 riguardano il giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, c.p.p.), il patteggiamento (art. 448, comma 2, c.p.p.), i capi civili (art. 579 c.p.p.) e le misure di sicurezza (art. 680 c.p.p.). L’art. 593-bis c.p.p. disciplina l’appello del pubblico ministero; gli artt. 597 e 603 c.p.p. regolano la cognizione del giudice d’appello e la rinnovazione dell’istruzione. Per i reati di competenza del giudice di pace valgono gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Sul piano costituzionale rilevano gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.