Art. 593-bis c.p.p. Appello del pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Testo in vigore dal 6 marzo 2018

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.