Art. 554 c.p.p. Atti urgenti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento.”

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.