Art. 553 c.p.p. Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo “ nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo ”prima della scadenza“ del termine stesso”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.