Art. 551 c.p.p. Procedimenti connessi
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.