Art. 551 c.p.p. Procedimenti connessi

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.