Art. 464-sexies c.p.p. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.