Art. 464-novies c.p.p. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta