Art. 464-novies c.p.p. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta

Testo in vigore dal 17 maggio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.