Art. 464-bis c.p.p. Sospensione del procedimento con messa alla prova
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 464-bis c.p.p. apre il titolo V-bis del libro VI e disciplina la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto. L’istituto, mutuato dal processo minorile, è stato introdotto dall’art. 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67, insieme agli artt. 168-bis e seguenti c.p., che ne definiscono i presupposti sostanziali e gli effetti estintivi. La messa alla prova ha una duplice natura: è un rito alternativo che definisce anticipatamente il processo ed è, al tempo stesso, un percorso trattamentale in cui l’imputato svolge lavoro di pubblica utilità, ripara le conseguenze del reato e si sottopone a un programma elaborato con l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). L’esito positivo estingue il reato.
La ratio unisce deflazione e finalità rieducativa: si evita il processo e la condanna per reati di gravità medio-bassa, offrendo all’imputato un percorso di risocializzazione e alla persona offesa forme di riparazione. La riforma Cartabia (art. 29, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha inciso sulla norma in più punti: ha consentito al pubblico ministero di proporre la messa alla prova, con termine fino a venti giorni per la richiesta dell’imputato; ha spostato il termine finale nel rito a citazione diretta alla conclusione dell’udienza predibattimentale; ha semplificato l’autentica della procura speciale; ha inserito nel programma i percorsi di giustizia riparativa. Una disciplina transitoria (art. 90, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022) ha riaperto i termini per i procedimenti pendenti.
Contenuto della disposizione
Presupposti e iniziativa (comma 1). La richiesta è ammessa nei casi dell’art. 168-bis c.p., cioè per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oltre che per quelli indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. L’iniziativa spetta all’imputato, anche su proposta del pubblico ministero; se la proposta è formulata in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni.
Termini (comma 2). La richiesta, orale o scritta, va presentata fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (artt. 421 e 422 c.p.p.); fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo; fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale (art. 554-bis c.p.p.) nella citazione diretta. Nel giudizio immediato vale il termine dell’art. 458, comma 1, c.p.p.; nel procedimento per decreto la richiesta si presenta con l’opposizione.
Forma (comma 3). La volontà dell’imputato è espressa personalmente o tramite procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da notaio, altra persona autorizzata o dal difensore.
Programma di trattamento (comma 4). All’istanza va allegato il programma elaborato d’intesa con l’UEPE o, se non è stato possibile, la richiesta di elaborazione. Il programma prevede il coinvolgimento del nucleo familiare e dell’ambiente di vita, le prescrizioni comportamentali e gli impegni volti a elidere o attenuare le conseguenze del reato (risarcimento, condotte riparatorie, restituzioni, lavoro di pubblica utilità o volontariato), nonché le condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa e la giustizia riparativa.
Istruttoria (comma 5). Il giudice può acquisire, tramite polizia giudiziaria, servizi sociali o altri enti, informazioni sulle condizioni di vita dell’imputato, da comunicare tempestivamente a pubblico ministero e difensore.
Profili applicativi
Tempestività. I termini sono a pena di decadenza. L’imputato che ritenga erronea la qualificazione giuridica del fatto, tale da escludere l’accesso al rito, deve comunque presentare la richiesta nei termini, deducendo l’errore: una riqualificazione intervenuta in dibattimento non consente, di regola, una richiesta tardiva, salvo il caso di fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione.
Contenuto riparatorio. Il programma non è un adempimento formale: risarcimento e condotte riparatorie sono elementi necessari, e l’ordinanza ammissiva che non li consideri è censurabile.
Procura speciale. La procura conferita per chiedere la messa alla prova deve essere determinata nell’oggetto; la giurisprudenza ne valuta il contenuto secondo il principio di conservazione degli atti.
Errori frequenti. Ricorrono la richiesta presentata per la prima volta in appello, l’allegazione di un programma privo di condotte risarcitorie, la mancata autentica della procura e l’omessa verifica dei limiti soggettivi dell’art. 168-bis c.p. (che esclude, tra l’altro, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 464-bis c.p.p. si inserisce in un sistema composto dall’art. 464-ter c.p.p. (richiesta nel corso delle indagini), dall’art. 464-quater c.p.p. (provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia), dall’art. 464-quinquies c.p.p. (esecuzione dell’ordinanza), dall’art. 464-sexies c.p.p. (acquisizione di prove durante la sospensione), dall’art. 464-septies c.p.p. (esito della prova) e dall’art. 464-octies c.p.p. (revoca). Sul piano sostanziale rilevano gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. sui presupposti, sugli effetti e sulla revoca, nonché l’art. 657-bis c.p.p. sul computo del periodo di prova in caso di revoca. I termini rinviano agli artt. 421, 422, 458 e 554-bis c.p.p.; il rapporto con la qualificazione giuridica coinvolge l’art. 521 c.p.p. La giustizia riparativa trova disciplina nell’art. 129-bis c.p.p. e nel d.lgs. n. 150 del 2022. Il fondamento costituzionale dell’istituto risiede nella finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).