Art. 400 c.p.p. Provvedimenti per i casi di urgenza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.