Art. 395 c.p.p. Presentazione e notificazione della richiesta

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.