Art. 399 c.p.p. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.