Art. 285-bis c.p.p. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia... madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. (181a)

Testo in vigore dal 12 aprile 2025

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.