Art. 281 c.p.p. Divieto di espatrio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.(54)

Testo in vigore dal 7 aprile 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (54)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1994, n. 15) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale.”

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.