Art. 282-bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.(290)(295)
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell’ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, con le modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.
Aggiornamento (295)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 282-bis c.p.p. disciplina l’allontanamento dalla casa familiare, misura cautelare coercitiva pensata per i reati commessi all’interno delle relazioni familiari e di convivenza. Introdotta dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, la misura colma uno spazio che le cautele tradizionali lasciavano scoperto: impone all’autore delle condotte di lasciare l’abitazione, così che sia la vittima a restarvi, e affianca a tale obbligo prescrizioni di distanza e, se necessario, un sostegno economico per i familiari che rimangono privi di mezzi.
La ratio è la tutela immediata della persona offesa e dei suoi congiunti, in un contesto in cui la convivenza stessa alimenta il rischio di reiterazione. Negli anni il comma 6, che consente la misura anche oltre i limiti di pena dell’art. 280 c.p.p. per i delitti di violenza domestica e di genere, è stato ampliato più volte: dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e soprattutto dall’art. 12 della legge 24 novembre 2023, n. 168, che ha reso obbligatorio il controllo elettronico con una distanza minima. Il d.l. 29 novembre 2024, n. 178, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, ha precisato che la non fattibilità tecnica comprende quella operativa; l’art. 3, comma 1, lett. h), della legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha elevato la distanza minima da cinquecento a mille metri. Il comma 4 è stato adeguato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 alla riforma del processo civile.
Contenuto della disposizione
Contenuto essenziale (comma 1). Il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione del giudice che procede, la quale può fissare modalità di visita.
Prescrizioni di distanza (comma 2). Se occorre tutelare l’incolumità della persona offesa o dei prossimi congiunti, il giudice può vietare di avvicinarsi a luoghi da essa abitualmente frequentati, come il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia di origine, salvo che la frequentazione sia necessaria per lavoro.
Assegno (comma 3). Su richiesta del pubblico ministero il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi rimasti privi di mezzi adeguati, determinandone l’entità in base alle circostanze e ai redditi dell’obbligato, anche con pagamento diretto da parte del datore di lavoro. L’ordine ha efficacia di titolo esecutivo.
Accessorietà (commi 4 e 5). Le prescrizioni dei commi 2 e 3 possono essere adottate anche successivamente, ma perdono efficacia con la caducazione dell’allontanamento; l’assegno a favore del coniuge o dei figli cessa inoltre se sopravviene un provvedimento del giudice civile sui rapporti economici o sul mantenimento. L’assegno è modificabile al mutare delle condizioni e revocato se la convivenza riprende.
Regime speciale (comma 6). Per i delitti elencati (tra cui violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, omicidio tentato, lesioni procedibili d’ufficio o aggravate, deformazione dell’aspetto, delitti di riduzione in schiavitù e sessuali, minaccia grave e atti persecutori) commessi in danno di prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta oltre i limiti dell’art. 280 c.p.p., con il controllo elettronico dell’art. 275-bis c.p.p. e l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a mille metri dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla persona offesa. Se l’imputato nega il consenso al controllo elettronico si applica una misura più grave; se l’organo delegato accerta la non fattibilità tecnica, anche operativa, il giudice impone ulteriori misure, anche più gravi.
Profili applicativi
Rapporto con il divieto di avvicinamento. La misura si distingue dal divieto di avvicinamento dell’art. 282-ter c.p.p., che protegge la persona offesa ovunque si trovi, ma la giurisprudenza ammette che tra le prescrizioni accessorie dell’allontanamento rientri anche il divieto di avvicinarsi alla stessa persona offesa.
Assegno. La prescrizione economica ha natura di misura autonoma, sebbene accessoria, ed è perciò autonomamente impugnabile con gli strumenti cautelari.
Allontanamento d’urgenza. Nei casi di flagranza dei delitti del comma 6 la polizia giudiziaria può disporre l’allontanamento d’urgenza ai sensi dell’art. 384-bis c.p.p.; in sede di convalida il giudice svolge un controllo di ragionevolezza ex ante sull’operato degli agenti.
Errori frequenti. Ricorrono l’omessa indicazione dei luoghi da cui mantenersi a distanza, la mancata applicazione del controllo elettronico nei casi del comma 6, l’indicazione di distanze inferiori al minimo legale e il difetto di coordinamento tra l’assegno e i provvedimenti del giudice civile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 282-bis c.p.p. si colloca tra le misure coercitive regolate dagli artt. 281 e seguenti c.p.p. e presuppone le condizioni generali degli artt. 273, 274 e 280 c.p.p., salvo la deroga del comma 6. Si coordina con l’art. 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento), con l’art. 282-quater c.p.p. (obblighi di comunicazione), con l’art. 275-bis c.p.p. (controllo con mezzi elettronici) e con l’art. 384-bis c.p.p. (allontanamento d’urgenza). La violazione delle prescrizioni integra il delitto dell’art. 387-bis c.p. e consente l’aggravamento ai sensi dell’art. 276 c.p.p. Il comma 6 richiama gli artt. 570, 571, 572, 575, 582, 583-quinquies, 600 e seguenti, 609-bis e seguenti, 612 e 612-bis c.p. Sul versante civile vengono in rilievo i provvedimenti sui rapporti economici tra coniugi e sul mantenimento dei figli e gli ordini di protezione degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Sul piano sovranazionale la misura attua gli obblighi della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza contro le donne e la violenza domestica.