Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.