Art. 24 c.p.p. Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’articolo 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.(48)(70)

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

Testo in vigore dal 21 marzo 1996

Note di aggiornamento

Aggiornamento (48)

La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-5maggio 1993, n. 214 (in G.U. 1a s. s. 12/5/1993, n. 20) ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo “nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo”.

Aggiornamento (70)

La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato “in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.