Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetente
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.