Art. 257 c.p.p. Riesame del decreto di sequestro
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.