Art. 253 c.p.p. Oggetto e formalità del sequestro

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 253 c.p.p. apre il capo III del titolo III del libro III, dedicato ai sequestri, e disciplina il sequestro probatorio, uno dei mezzi di ricerca della prova. A differenza del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), che mira a impedire la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato, e del sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.), che garantisce le obbligazioni civili, il sequestro probatorio ha una funzione esclusivamente processuale: assicurare al procedimento cose utili all’accertamento dei fatti, sottraendole alla disponibilità di chi potrebbe alterarle, disperderle o distruggerle.

Poiché incide sul diritto di proprietà (art. 42 Cost. e art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e, quando ha ad oggetto dispositivi informatici, sul diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (art. 8 della Convenzione e artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), il vincolo deve essere giustificato, motivato e proporzionato. La disposizione conserva il testo originario del 1988, in vigore dal 24 ottobre 1989; l’estensione dei sequestri ai dati e ai sistemi informatici è avvenuta attraverso altre norme del capo, introdotte dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

Contenuto della disposizione

Autorità e forma (comma 1). Il sequestro è disposto dall’autorità giudiziaria, cioè dal pubblico ministero nelle indagini preliminari e dal giudice nelle fasi successive, con decreto motivato. La motivazione è requisito essenziale, imposto anche dall’art. 125, comma 3, c.p.p.

Oggetto (commi 1 e 2). Possono essere sequestrati il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso (l’oggetto materiale e lo strumento) e quelle che ne costituiscono il prodotto (il risultato materiale della condotta), il profitto (il vantaggio economico che ne deriva) o il prezzo (il compenso dato o promesso per commetterlo). Sono cose pertinenti al reato quelle legate al fatto da una relazione indiretta ma significativa sul piano probatorio, utili a ricostruirne modalità, movente o autori.

Esecuzione (commi 3 e 4). Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria o un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Copia del decreto è consegnata all’interessato, se presente.

Presupposti. Il sequestro, quale mezzo di ricerca della prova, non richiede indizi di colpevolezza a carico di una persona determinata: è sufficiente il fumus di un reato, cioè la sua astratta configurabilità sulla base di elementi concreti, la relazione qualificata tra la cosa e il reato e la concreta finalità probatoria perseguita.

Profili applicativi

Motivazione sul corpo del reato. L’idea che, trattandosi del corpo del reato, l’esigenza probatoria sia in re ipsa è stata superata: anche in questo caso il decreto deve spiegare quale finalità di accertamento il vincolo persegua. Nella fase iniziale delle indagini la motivazione può essere sintetica e fare riferimento al titolo di reato e agli atti della polizia giudiziaria, ma non può mancare.

Sequestro di dispositivi informatici. Nel sequestro di smartphone, computer e supporti digitali il vero oggetto del vincolo sono i dati, non il contenitore. Il principio di proporzionalità impone di evitare apprensioni indiscriminate ed esplorative, di indicare i criteri di selezione dei dati rilevanti, di procedere ove possibile a copia forense con restituzione del dispositivo e di prevedere un termine ragionevole per le operazioni di estrazione e analisi, modulabile in ragione delle difficoltà tecniche. L’inosservanza dei termini può essere fatta valere con istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 c.p.p.

Rimedi. Contro il decreto è ammessa richiesta di riesame (art. 257 c.p.p., che rinvia all’art. 324 c.p.p.). Il successivo ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), nozione che comprende la motivazione assente o meramente apparente, non la semplice insufficienza o illogicità. La restituzione del dispositivo previa estrazione di copia integrale dei dati non elimina l’interesse a impugnare, se il titolare deduce un interesse concreto all’esclusiva disponibilità delle informazioni.

Errori frequenti. Decreti con formule di stile prive di indicazione della finalità probatoria; sequestri onnicomprensivi di archivi digitali senza delimitazione temporale o tematica; ricorsi per cassazione che deducono vizi di motivazione non radicali.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 gennaio 2004, n. 5876: anche per le cose che costituiscono corpo del reato il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sulla concreta finalità perseguita per l’accertamento dei fatti; la radicale mancanza di motivazione integra violazione di legge e comporta l’annullamento senza rinvio del decreto e dell’ordinanza di riesame.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 20 luglio 2017, n. 40963: è ammissibile il ricorso per cassazione contro la conferma del sequestro probatorio di un computer o supporto informatico restituito previa estrazione di copia dei dati, purché sia dedotto un interesse concreto e attuale all’esclusiva disponibilità dei dati.
  • Cassazione penale, sez. VI, 10 settembre 2026, n. 33309: il sequestro probatorio di telefoni cellulari deve rispettare il principio di proporzionalità, anche temporale, e non può avere natura esplorativa; la Corte ha annullato senza rinvio ordinanza e decreto, disponendo la restituzione dei dispositivi e dei dati estratti.
  • Cassazione penale, sez. IV, 29 settembre 2026, n. 34855: per il sequestro probatorio basta il fumus del reato e la possibilità, non astratta, di un rapporto tra le cose e il reato, senza indizi di colpevolezza; il provvedimento deve però evidenziare la relazione qualificata con il reato e la concreta finalità probatoria; ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. III, 17 agosto 2026, n. 31433: il ricorso per cassazione in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione mancante o apparente; è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro un sequestro di documenti e dispositivi la cui finalità probatoria era stata specificamente illustrata.

Rapporti con altre norme

L’art. 253 c.p.p. si coordina con l’art. 252 c.p.p. (sequestro conseguente a perquisizione), con gli artt. 254, 254-bis e 256 c.p.p. (sequestro di corrispondenza, di dati presso fornitori di servizi informatici e dovere di esibizione), con l’art. 255 c.p.p. (sequestro presso banche), con l’art. 258 c.p.p. (copie dei documenti sequestrati), con gli artt. 259 e 260 c.p.p. (custodia e apposizione dei sigilli, anche per i dati informatici) e con gli artt. 262 e 263 c.p.p. sulla durata del vincolo e sulla restituzione. Nelle situazioni d’urgenza opera il sequestro della polizia giudiziaria previsto dall’art. 354 c.p.p., soggetto a convalida ai sensi dell’art. 355 c.p.p. I limiti a tutela della difesa sono fissati dall’art. 103 c.p.p.; i rimedi dagli artt. 257, 324 e 325 c.p.p. La nozione di profitto e prezzo richiama l’art. 240 c.p. sulla confisca, cui il sequestro probatorio non va però assimilato. Sul piano costituzionale vengono in rilievo gli artt. 14, 15 e 42 Cost.