Art. 255 c.p.p. Sequestro presso banche

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.