Art. 247 c.p.p. Casi e forme delle perquisizioni
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 247 c.p.p. apre il capo II del titolo III del libro III, dedicato alle perquisizioni, e ne fissa i casi e le forme. La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova: non fornisce di per sé elementi di convincimento, ma consente di rintracciare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, che saranno poi acquisite mediante sequestro, oppure di eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso.
Poiché incide su diritti fondamentali, la libertà personale (art. 13 Cost.) per la perquisizione personale e l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) per quella locale, la norma ne subordina l’adozione a presupposti precisi, il fondato motivo, e alla riserva di giurisdizione, attraverso il decreto motivato dell’autorità giudiziaria. Le perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria sono ammesse solo nei casi di urgenza tassativamente previsti dall’art. 352 c.p.p., con successiva convalida.
Il comma 1-bis, dedicato alla perquisizione informatica, è stato inserito dall’art. 8 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. Il testo vigente decorre dal 5 aprile 2008. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non ha modificato l’articolo, ma ha introdotto l’art. 252-bis c.p.p., che consente l’opposizione contro il decreto di perquisizione cui non sia seguito il sequestro.
Contenuto della disposizione
Perquisizione personale e locale (comma 1). La perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato. La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, oppure che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. Il corpo del reato comprende le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253, comma 2, c.p.p.); le cose pertinenti al reato sono quelle comunque utili all’accertamento del fatto.
Perquisizione informatica (comma 1-bis). Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, anche protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l’alterazione. La clausola tecnica impone procedure di copia forense che garantiscano l’integrità e la verificabilità del dato.
Forma (comma 2). La perquisizione è disposta con decreto motivato. La motivazione deve dar conto del fondato motivo, indicando, almeno sommariamente, l’ipotesi di reato per cui si procede e le ragioni per cui si ritiene di trovare le cose cercate nel luogo o sulla persona indicati.
Esecuzione (comma 3). L’autorità giudiziaria può procedere personalmente o delegare con lo stesso decreto ufficiali di polizia giudiziaria. Le modalità esecutive sono disciplinate dagli artt. 249-251 c.p.p.
Profili applicativi
Il “fondato motivo”. Il presupposto esclude le perquisizioni meramente esplorative, dirette alla generica ricerca di reati non ancora ipotizzati. La perquisizione deve essere funzionale all’accertamento di un fatto determinato già oggetto di indagine.
Rimedi. Il decreto di perquisizione, in sé, non è autonomamente impugnabile con il riesame. Se alla perquisizione segue il sequestro, il controllo si sposta su quest’ultimo, e il ricorso contro l’ordinanza del riesame sul sequestro non può limitarsi a censurare i presupposti della sola perquisizione. Se invece il sequestro non segue, l’interessato può proporre l’opposizione dell’art. 252-bis c.p.p., introdotta per rimediare alla lacuna di tutela censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Perquisizione illegittima e sequestro. L’illegittimità della perquisizione non travolge automaticamente il sequestro: quando si tratta del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, il sequestro è un atto dovuto e le cose restano acquisite. È questo il principio sintetizzato nella formula latina male captum, bene retentum, che la giurisprudenza continua ad applicare.
Dispositivi informatici. Per smartphone e computer, la perquisizione e il successivo sequestro dei dati devono rispettare il principio di proporzionalità: l’apprensione indiscriminata dell’intero contenuto, senza criteri di selezione, è illegittima, specie quando coinvolge comunicazioni riservate.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 247 c.p.p. si completa con l’art. 248 c.p.p. sulla richiesta di consegna, che può evitare la perquisizione, con l’art. 249 c.p.p. sulle perquisizioni personali, con l’art. 250 c.p.p. sulle perquisizioni locali, con l’art. 251 c.p.p. sulle perquisizioni domiciliari notturne e con l’art. 252 c.p.p. sul sequestro conseguente. L’art. 252-bis c.p.p. disciplina l’opposizione al decreto di perquisizione non seguito da sequestro. Le perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria sono regolate dall’art. 352 c.p.p., anche per i sistemi informatici. Il sequestro probatorio è disciplinato dagli artt. 253 e seguenti c.p.p., in particolare dall’art. 254-bis c.p.p. per i dati presso fornitori di servizi informatici; il regime della prova illegittima dall’art. 191 c.p.p. Disposizioni speciali riguardano gli uffici dei difensori (art. 103 c.p.p.). Sul piano costituzionale vengono in rilievo gli artt. 13, 14 e 15 Cost.; sul piano sovranazionale, l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e del domicilio.