Art. 252 c.p.p. Sequestro conseguente a perquisizione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.