Art. 246 c.p.p. Ispezione di luoghi o di cose

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

2-bis. Qualora nell’ambito dell’ispezione di cose sussista la necessità di procedere alle attività di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere ai sensi dell’articolo 364, comma 5, secondo periodo.
Le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.

Testo in vigore dal 29 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.