Art. 192 c.p.p. Valutazione della prova
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 192 c.p.p. apre il libro III, dedicato alle prove, con le regole fondamentali sulla loro valutazione. Il codice accoglie il principio del libero convincimento del giudice, ma lo sottrae all’arbitrio imponendo due limiti: l’obbligo di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, e alcune regole legali di valutazione per le prove che l’esperienza giudiziaria considera intrinsecamente fragili, cioè gli indizi e le dichiarazioni dei coimputati. Si tratta di un libero convincimento motivato, coerente con l’obbligo di motivazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e con la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio dell’art. 533 c.p.p.
Il testo è quello originario del 1988. La sua portata applicativa, tuttavia, è stata definita in larga misura dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, soprattutto in tema di chiamata in correità e di dichiarazioni della persona offesa.
Contenuto della disposizione
Obbligo di motivazione (comma 1). Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Non esistono gerarchie predeterminate tra i mezzi di prova; il controllo sulla valutazione si esercita attraverso la motivazione, che deve essere completa e logicamente coerente.
Prova indiziaria (comma 2). L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti. La gravità riguarda la capacità dimostrativa del singolo elemento, la precisione la sua univocità, la concordanza la convergenza di più elementi verso la stessa conclusione. La valutazione si articola in due momenti: l’analisi di ciascun indizio e la sintesi complessiva, nella quale le ambiguità dei singoli elementi possono risolversi.
Dichiarazioni del coimputato (comma 3). Le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato o di persona imputata in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. È la regola dei riscontri esterni: la chiamata in correità o in reità non può fondare da sola una condanna.
Reati collegati (comma 4). La regola del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni dell’imputato di reato collegato nel caso dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.
Profili applicativi
Percorso di valutazione della chiamata. Il giudice verifica la credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, rapporti con l’accusato, ragioni della collaborazione) e l’attendibilità intrinseca del racconto (precisione, coerenza, costanza, spontaneità), quindi ricerca i riscontri esterni. I passaggi non vanno trattati come compartimenti stagni, ma in modo unitario.
Natura dei riscontri. I riscontri possono essere di qualsiasi tipo, rappresentativi o logici, purché provengano da fonti estranee alla chiamata, così da evitarne la circolarità, e abbiano carattere individualizzante, cioè riguardino non solo il fatto ma la sua riferibilità all’imputato. Anche un’altra chiamata può fungere da riscontro, se autonoma e indipendente; la convergenza va valutata sul nucleo essenziale del racconto, non sulla perfetta sovrapponibilità dei dettagli.
Chiamata de relato. Quando il dichiarante riferisce quanto appreso da altri, occorre una verifica ancora più rigorosa: accertamento dei rapporti con la fonte diretta, autonomia delle diverse chiamate, convergenza sul fatto e sulla persona.
Persona offesa. Le dichiarazioni della vittima non sono soggette alla regola dei riscontri del comma 3 e possono da sole fondare la condanna, previa verifica rigorosa della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del racconto.
Sindacato di legittimità. La Corte di cassazione non rivaluta le prove: verifica che la motivazione abbia applicato correttamente i criteri dell’art. 192 c.p.p. e non sia manifestamente illogica. I ricorsi che propongono una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 192 c.p.p. si coordina con l’art. 187 c.p.p. sull’oggetto della prova, con l’art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova e con l’art. 191 c.p.p. sull’inutilizzabilità. Il comma 3 rinvia all’art. 12 c.p.p. sulla connessione e il comma 4 all’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. sul collegamento; l’esame dei dichiaranti è disciplinato dagli artt. 197-bis e 210 c.p.p. La motivazione della sentenza deve rispettare l’art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., e la regola di giudizio è quella dell’art. 533, comma 1, c.p.p. Il vizio di motivazione si deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile vanno lette alla luce dell’art. 90-quater c.p.p. Per le misure cautelari l’art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama espressamente i commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p.