Art. 191 c.p.p. Prove illegittimamente acquisite
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 191 c.p.p. apre il libro III, dedicato alle prove, e introduce la sanzione processuale dell’inutilizzabilità: la prova acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge non può essere posta a fondamento di alcuna decisione. Si tratta di una delle innovazioni più significative del codice del 1988, che ha affiancato alla tradizionale categoria della nullità, riferita alla validità degli atti, una sanzione specificamente rivolta al materiale probatorio. La ratio è garantire la legalità del procedimento probatorio: il giudice può conoscere i fatti solo attraverso le vie consentite dall’ordinamento, e l’accertamento della verità non giustifica qualsiasi mezzo. La norma è espressione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), e si salda con la tutela dei diritti fondamentali incisi dalle attività di indagine, come la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e la segretezza delle comunicazioni (artt. 13, 14 e 15 Cost.).
I primi due commi sono rimasti invariati dall’entrata in vigore del codice. La legge 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto nel codice penale il delitto di tortura (art. 613-bis c.p.), ha aggiunto il comma 2-bis, in vigore dal 18 luglio 2017, con una specifica regola di esclusione per le dichiarazioni e le informazioni ottenute mediante tortura.
Contenuto della disposizione
Presupposto (comma 1). L’inutilizzabilità colpisce le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Rientrano anzitutto i divieti espressi, disseminati nel codice: si pensi agli artt. 62 e 63 c.p.p. sulle dichiarazioni dell’indagato, all’art. 195 c.p.p. sulla testimonianza indiretta, all’art. 203 c.p.p. sulle informazioni degli informatori non escussi, all’art. 240 c.p.p. sui documenti anonimi e sulle intercettazioni illegali, agli artt. 270 e 271 c.p.p. in materia di intercettazioni. La giurisprudenza vi riconduce anche le prove assunte con modalità lesive di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle fonti sovranazionali.
Regime (comma 2). L’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento: non soggiace a termini di deduzione né a sanatoria, a differenza delle nullità relative e a regime intermedio. Essa opera tanto nella fase delle indagini, ad esempio in sede cautelare, quanto nel giudizio.
Tortura (comma 2-bis). Le dichiarazioni e le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili; possono esserlo soltanto contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Inutilizzabilità patologica e fisiologica. La dottrina e la giurisprudenza distinguono l’inutilizzabilità patologica, che deriva dalla violazione di un divieto e travolge la prova in ogni sede, da quella fisiologica, che riguarda atti legittimamente compiuti ma non utilizzabili in una certa fase, come gli atti delle indagini nel dibattimento ai sensi dell’art. 526 c.p.p. La distinzione assume rilievo decisivo nei riti a prova contratta.
Profili applicativi
Giudizio abbreviato. Chi sceglie il rito abbreviato accetta che la decisione si fondi sugli atti delle indagini; restano tuttavia rilevabili le inutilizzabilità patologiche. Il perimetro di queste ultime, nel rito, è circoscritto alle violazioni di regole di esclusione di tipo contenutistico, che privano in radice il giudice del potere di assumere la prova, e alle violazioni di regole sul procedimento acquisitivo che siano espressione di principi costituzionali o sovranazionali.
Assenza di inutilizzabilità derivata. A differenza delle nullità, per le quali l’art. 185 c.p.p. prevede l’estensione agli atti dipendenti, il codice non disciplina un’inutilizzabilità derivata. Il principio, espresso con la formula male captum bene retentum, comporta che il sequestro del corpo del reato rinvenuto a seguito di una perquisizione illegittima resti valido; analogamente, il contenuto di una comunicazione illegittimamente acquisita può entrare nel processo attraverso un mezzo di prova autonomo, come la deposizione di chi vi ha preso parte.
Onere dell’eccezione e prova di resistenza. Chi deduce in cassazione l’inutilizzabilità di un elemento deve indicarne l’incidenza sulla decisione: se, espunto l’elemento, le prove residue sono sufficienti a sorreggere il giudizio, il vizio resta irrilevante. Questo criterio, proprio del giudizio di legittimità, non si applica al riesame cautelare, in cui il tribunale esamina il provvedimento nella sua interezza.
Intercettazioni. Un terreno frequente di applicazione è quello delle captazioni autorizzate per un reato che, sin dall’origine, non consentiva il mezzo: in tal caso l’errore di qualificazione rende inutilizzabili i risultati, mentre la riqualificazione dovuta al fisiologico sviluppo delle indagini non ne compromette l’efficacia.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 191 c.p.p. è la norma generale cui fanno capo i singoli divieti probatori: artt. 62, 63, 64, 103, 188, 195, 197, 203, 220, 228, 240, 254-bis, 270 e 271 c.p.p., tra gli altri. Si coordina con l’art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova e con l’art. 526 c.p.p., che limita la decisione alle prove legittimamente acquisite in dibattimento e, al comma 1-bis, esclude la condanna fondata su dichiarazioni di chi si sia volontariamente sottratto all’esame. Nel giudizio abbreviato rileva l’art. 438, comma 6-bis, c.p.p., che fa salve le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. In sede cautelare l’art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama i divieti probatori nella valutazione dei gravi indizi. Il regime si distingue da quello delle nullità (artt. 177-186 c.p.p.), e in particolare dall’art. 185 c.p.p. sulla nullità derivata. Il comma 2-bis va letto con l’art. 613-bis c.p. e con l’art. 188 c.p.p., che vieta metodi idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione.