Art. 184 c.p.p. Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata
dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.