Art. 178 c.p.p. Nullità di ordine generale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 178 c.p.p. apre, insieme agli artt. 177-186 c.p.p., il titolo VII del libro II, dedicato alle nullità, cioè all’invalidità che colpisce l’atto processuale compiuto senza l’osservanza delle forme prescritte. Il sistema è governato dal principio di tassatività (art. 177 c.p.p.): un atto è nullo solo nei casi previsti dalla legge. Accanto alle nullità speciali, comminate da singole disposizioni per specifici atti, l’art. 178 individua tre categorie di regole la cui violazione produce sempre nullità, quale che sia l’atto e la fase in cui la violazione si verifica: per questo si parla di nullità di ordine generale.
La ratio è garantire i presupposti minimi di un processo giusto: un giudice legittimamente costituito, un pubblico ministero che eserciti correttamente l’azione penale e partecipi al procedimento, una difesa effettiva dell’imputato e delle altre parti. Si tratta delle condizioni che l’art. 111 Cost. pone a fondamento del giusto processo e che l’art. 24 Cost. tutela sotto il profilo del diritto di difesa. La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice; le note di aggiornamento richiamano soltanto la sentenza interpretativa di rigetto Corte costituzionale, 16 luglio 1991, n. 353, collegata alla disciplina dell’archiviazione.
Contenuto della disposizione
La norma individua tre gruppi di disposizioni la cui inosservanza è “sempre” causa di nullità.
Il regime. L’art. 178 individua soltanto le ipotesi; il regime di rilevabilità è dettato dagli articoli successivi. Sono assolute, insanabili e rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado (art. 179 c.p.p.), le nullità derivanti dalla violazione della lettera a), quelle relative all’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tutte le altre nullità generali sono a regime intermedio (art. 180 c.p.p.): rilevabili anche d’ufficio, ma entro precisi limiti temporali (di regola prima della deliberazione della sentenza di primo grado o, se verificatesi nel giudizio, prima della sentenza del grado successivo) e soggette alle sanatorie generali e alle regole di deducibilità dell’art. 182 c.p.p.
Profili applicativi
Individuare la categoria corretta. Il primo errore da evitare è confondere la nullità assoluta con quella intermedia. L’omessa citazione dell’imputato per il giudizio è assoluta, ma l’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, quando l’altro sia stato regolarmente avvisato, non impedisce l’assistenza tecnica e integra una nullità intermedia, che va eccepita nei termini dell’art. 180 c.p.p. La stessa regola vale per l’omessa traduzione degli atti all’imputato alloglotta, che lede il diritto di intervento ma resta sanabile.
Interesse a eccepire. Per le nullità intermedie l’art. 182 c.p.p. esclude che possa eccepirle chi vi ha dato causa o non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. Ne derivano conseguenze pratiche rilevanti: l’imputato non può dolersi dell’omessa citazione della persona offesa, né della mancata audizione del pubblico ministero, poiché quelle regole presidiano interessi altrui.
Pregiudizio concreto. La giurisprudenza più recente richiede, per le nullità a regime intermedio, la deduzione di un pregiudizio effettivo alle facoltà difensive: chi impugna deve spiegare in che modo la violazione abbia inciso sulle proprie scelte processuali. Analogamente, quando si deduce un vizio di composizione del giudice limitato ad alcune udienze, occorre illustrare perché l’eliminazione dell’attività compiuta avrebbe condotto a un esito diverso.
Tempestività. Il difensore che assiste all’atto viziato deve eccepire la nullità prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (art. 182, comma 2, c.p.p.); in mancanza, la nullità intermedia si consolida. È buona prassi verbalizzare l’eccezione già nella prima difesa utile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 178 c.p.p. va letto con l’art. 177 c.p.p. (tassatività), con l’art. 179 c.p.p. (nullità assolute), con l’art. 180 c.p.p. (nullità intermedie), con l’art. 181 c.p.p. (nullità relative), con l’art. 182 c.p.p. (deducibilità), con gli artt. 183 e 184 c.p.p. (sanatorie generali e sanatoria delle nullità di citazioni, avvisi e notificazioni) e con l’art. 185 c.p.p. (effetti della dichiarazione di nullità sugli atti consecutivi e regressione del procedimento). Per la lettera a) rilevano l’art. 33 c.p.p. sulla capacità del giudice e gli artt. 33-quinquies e seguenti c.p.p. sulla composizione del tribunale; per la lettera b) l’art. 405 c.p.p. sull’esercizio dell’azione penale; per la lettera c) gli artt. 96 e 97 c.p.p. sul difensore, l’art. 143 c.p.p. sull’assistenza dell’interprete, gli artt. 90 e 419 c.p.p. sui diritti della persona offesa e la disciplina delle notificazioni (artt. 148 e seguenti c.p.p.). Sul piano dell’impugnazione, la nullità si deduce con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.