Art. 178 c.p.p. Nullità di ordine generale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 178 c.p.p. apre, insieme agli artt. 177-186 c.p.p., il titolo VII del libro II, dedicato alle nullità, cioè all’invalidità che colpisce l’atto processuale compiuto senza l’osservanza delle forme prescritte. Il sistema è governato dal principio di tassatività (art. 177 c.p.p.): un atto è nullo solo nei casi previsti dalla legge. Accanto alle nullità speciali, comminate da singole disposizioni per specifici atti, l’art. 178 individua tre categorie di regole la cui violazione produce sempre nullità, quale che sia l’atto e la fase in cui la violazione si verifica: per questo si parla di nullità di ordine generale.

La ratio è garantire i presupposti minimi di un processo giusto: un giudice legittimamente costituito, un pubblico ministero che eserciti correttamente l’azione penale e partecipi al procedimento, una difesa effettiva dell’imputato e delle altre parti. Si tratta delle condizioni che l’art. 111 Cost. pone a fondamento del giusto processo e che l’art. 24 Cost. tutela sotto il profilo del diritto di difesa. La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice; le note di aggiornamento richiamano soltanto la sentenza interpretativa di rigetto Corte costituzionale, 16 luglio 1991, n. 353, collegata alla disciplina dell’archiviazione.

Contenuto della disposizione

La norma individua tre gruppi di disposizioni la cui inosservanza è “sempre” causa di nullità.

  • Lettera a): capacità del giudice e composizione dei collegi. Rilevano le condizioni di capacità del giudice (art. 33 c.p.p.), cioè l’idoneità all’esercizio della funzione giurisdizionale secondo l’ordinamento giudiziario, e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi. Non vi rientrano, per espressa previsione dell’art. 33, commi 2 e 3, c.p.p., le regole sulla destinazione dei magistrati agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi, né quelle sull’attribuzione degli affari alla composizione collegiale o monocratica, presidiate dalla disciplina autonoma degli artt. 33-quinquies e seguenti c.p.p.
  • Lettera b): iniziativa e partecipazione del pubblico ministero. È nullo l’atto compiuto in difetto dell’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (ad esempio, un giudizio instaurato senza una sua richiesta) o in violazione delle regole che ne garantiscono la partecipazione al procedimento, come l’omesso avviso dell’udienza camerale o la mancata richiesta del suo parere quando prescritto.
  • Lettera c): intervento, assistenza e rappresentanza delle parti private; citazione della persona offesa e del querelante. È la categoria di gran lunga più frequente nella prassi: vi rientrano le violazioni che impediscono all’imputato di partecipare al processo, di essere assistito da un difensore o di essere validamente rappresentato, e quelle che incidono sui diritti delle altre parti private (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). La seconda parte della lettera tutela la persona offesa e il querelante, che devono essere citati in giudizio per poter esercitare le facoltà loro riconosciute.

Il regime. L’art. 178 individua soltanto le ipotesi; il regime di rilevabilità è dettato dagli articoli successivi. Sono assolute, insanabili e rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado (art. 179 c.p.p.), le nullità derivanti dalla violazione della lettera a), quelle relative all’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Tutte le altre nullità generali sono a regime intermedio (art. 180 c.p.p.): rilevabili anche d’ufficio, ma entro precisi limiti temporali (di regola prima della deliberazione della sentenza di primo grado o, se verificatesi nel giudizio, prima della sentenza del grado successivo) e soggette alle sanatorie generali e alle regole di deducibilità dell’art. 182 c.p.p.

Profili applicativi

Individuare la categoria corretta. Il primo errore da evitare è confondere la nullità assoluta con quella intermedia. L’omessa citazione dell’imputato per il giudizio è assoluta, ma l’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, quando l’altro sia stato regolarmente avvisato, non impedisce l’assistenza tecnica e integra una nullità intermedia, che va eccepita nei termini dell’art. 180 c.p.p. La stessa regola vale per l’omessa traduzione degli atti all’imputato alloglotta, che lede il diritto di intervento ma resta sanabile.

Interesse a eccepire. Per le nullità intermedie l’art. 182 c.p.p. esclude che possa eccepirle chi vi ha dato causa o non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. Ne derivano conseguenze pratiche rilevanti: l’imputato non può dolersi dell’omessa citazione della persona offesa, né della mancata audizione del pubblico ministero, poiché quelle regole presidiano interessi altrui.

Pregiudizio concreto. La giurisprudenza più recente richiede, per le nullità a regime intermedio, la deduzione di un pregiudizio effettivo alle facoltà difensive: chi impugna deve spiegare in che modo la violazione abbia inciso sulle proprie scelte processuali. Analogamente, quando si deduce un vizio di composizione del giudice limitato ad alcune udienze, occorre illustrare perché l’eliminazione dell’attività compiuta avrebbe condotto a un esito diverso.

Tempestività. Il difensore che assiste all’atto viziato deve eccepire la nullità prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (art. 182, comma 2, c.p.p.); in mancanza, la nullità intermedia si consolida. È buona prassi verbalizzare l’eccezione già nella prima difesa utile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 11 aprile 2024, n. 15069: l’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare all’indagato alloglotta, quando la mancata conoscenza della lingua italiana emerga prima dell’emissione del provvedimento, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio; per farla valere l’interessato deve dedurre un pregiudizio concreto e attuale alle proprie strategie difensive.
  • Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 2026, n. 35489: l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello a uno dei due difensori costituisce nullità a regime intermedio ai sensi della lettera c), deducibile nei termini dell’art. 180 c.p.p. e non più rilevabile dopo la deliberazione della sentenza del medesimo grado, anche nel rito camerale d’appello.
  • Cassazione penale, sez. I, 5 agosto 2026, n. 29722: la violazione delle regole sulla partecipazione del pubblico ministero, come la decisione assunta senza acquisirne il parere, dà luogo a nullità intermedia che può essere fatta valere soltanto dal pubblico ministero, unico titolare dell’interesse al contraddittorio violato.
  • Cassazione penale, sez. II, 4 giugno 2026, n. 20620: l’omessa citazione della persona offesa, al pari della sua omessa indicazione nel decreto che dispone il giudizio, è nullità a regime intermedio che l’imputato non può eccepire per difetto di interesse, sicché il relativo motivo di ricorso è inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 settembre 2026, n. 33911: è generico, e dunque inammissibile, il motivo che denuncia la partecipazione di un giudice onorario di pace ad alcune udienze di un collegio chiamato a giudicare reati dell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. senza dimostrare l’incidenza determinante di quelle attività sulla decisione; anche aderendo alla tesi della nullità assoluta per difetto di capacità, l’attività istruttoria si intende rinnovata e sanata quando la decisione è assunta da un collegio regolarmente composto.

Rapporti con altre norme

L’art. 178 c.p.p. va letto con l’art. 177 c.p.p. (tassatività), con l’art. 179 c.p.p. (nullità assolute), con l’art. 180 c.p.p. (nullità intermedie), con l’art. 181 c.p.p. (nullità relative), con l’art. 182 c.p.p. (deducibilità), con gli artt. 183 e 184 c.p.p. (sanatorie generali e sanatoria delle nullità di citazioni, avvisi e notificazioni) e con l’art. 185 c.p.p. (effetti della dichiarazione di nullità sugli atti consecutivi e regressione del procedimento). Per la lettera a) rilevano l’art. 33 c.p.p. sulla capacità del giudice e gli artt. 33-quinquies e seguenti c.p.p. sulla composizione del tribunale; per la lettera b) l’art. 405 c.p.p. sull’esercizio dell’azione penale; per la lettera c) gli artt. 96 e 97 c.p.p. sul difensore, l’art. 143 c.p.p. sull’assistenza dell’interprete, gli artt. 90 e 419 c.p.p. sui diritti della persona offesa e la disciplina delle notificazioni (artt. 148 e seguenti c.p.p.). Sul piano dell’impugnazione, la nullità si deduce con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.