Art. 183 c.p.p. Sanatorie generali delle nullità

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.