Art. 11-bis c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all’articolo 76- bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.