Art. 12 c.p.p. Casi di connessione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Testo in vigore dal 6 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.