Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.(98)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (26)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1991, n. 44), ha dichiarato “l’ illegittimità costituzionale dell’art.11, terzo comma.”
Aggiornamento (98)
La L. 2 dicembre 1998, n. 420 ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “l’articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 11 c.p.p., collocato nella sezione III del capo II del titolo I del libro I, dedicata alla competenza per territorio, introduce una deroga alle regole ordinarie degli artt. 8 e seguenti c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato è coinvolto come persona sottoposta alle indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato. Quando, secondo i criteri generali, il procedimento spetterebbe a un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita, o esercitava al momento del fatto, le proprie funzioni, la competenza si sposta al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un altro distretto, individuato dalla legge.
La ratio è duplice: tutelare l’imparzialità e la terzietà del giudice, anche nella loro percezione esterna, evitando che il processo sia celebrato da colleghi legati al magistrato interessato da rapporti di consuetudine professionale; e garantire il diritto di difesa sia dell’imputato che si confronti con un magistrato persona offesa, sia del magistrato imputato. Trattandosi di un’eccezione al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), la norma è di stretta interpretazione: la giurisprudenza costituzionale, ripetutamente richiamata dalla Corte di cassazione, ne ha confermato la legittimità proprio perché il criterio derogatorio è predeterminato in astratto e ancorato a elementi oggettivi di luogo e di tempo, respingendo le censure volte ad ampliarne la portata.
Il testo vigente è stato introdotto dall’art. 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, che ha sostituito la formulazione originaria. Il previgente criterio del distretto “più vicino” è stato sostituito con quello del distretto determinato dalla legge, attraverso la tabella allegata all’art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice; la riforma ha inoltre esteso la deroga alla persona sottoposta alle indagini e ha disciplinato in un comma autonomo il caso del magistrato trasferito nel distretto di destinazione. La disciplina è completata dall’art. 11-bis c.p.p., dedicato ai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Contenuto della disposizione
Ambito soggettivo (comma 1). La deroga riguarda il magistrato che assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato, di persona offesa (titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice) o di danneggiato dal reato (soggetto che dal fatto ha subito un danno risarcibile). Vi rientrano i magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, in servizio presso uffici di merito, e i magistrati onorari, mentre la norma non si applica ai magistrati della Corte di cassazione, ufficio a competenza nazionale che non appartiene ad alcun distretto.
Presupposto territoriale e temporale. Lo spostamento opera solo se, in base alle regole ordinarie, il procedimento spetterebbe a un ufficio compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le funzioni al momento del procedimento o le esercitava al momento del fatto. Il giudice competente è quello, di pari competenza per materia, con sede nel capoluogo del distretto indicato dalla tabella A allegata all’art. 1 disp. att. c.p.p.
Trasferimento sopravvenuto (comma 2). Se il magistrato, dopo il fatto, è venuto a esercitare le funzioni proprio nel distretto designato ai sensi del comma 1, la competenza passa al capoluogo del diverso distretto individuato, a sua volta, secondo la medesima tabella.
Procedimenti connessi (comma 3). I procedimenti connessi, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità indicate sono attratti dal medesimo giudice, così da evitare la frammentazione dell’accertamento.
Profili applicativi
Il magistrato danneggiato. La qualità di danneggiato non è di per sé sufficiente: poiché la deroga è eccezionale, lo spostamento della competenza presuppone che il magistrato abbia manifestato in modo certo il proprio interesse all’esito del processo, assumendo la veste di parte mediante la costituzione di parte civile. In mancanza, valgono le regole ordinarie.
Venir meno della connessione. Se il procedimento a carico del magistrato si chiude con l’archiviazione mentre quello connesso è ancora nella fase delle indagini, il rapporto di connessione cessa e tornano applicabili i criteri ordinari, poiché non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis.
Magistrati onorari e cessazione dalle funzioni. Per il magistrato onorario che abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo del reato, occorre guardare al momento della revoca formale da parte del Consiglio superiore della magistratura: solo da quel momento la regola derogatoria smette di operare.
Magistrati con funzioni nazionali. Per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che operano sull’intero territorio nazionale, il criterio del distretto di esercizio delle funzioni non è utilizzabile; la sede romana dell’ufficio, dovuta a ragioni organizzative, non giustifica di per sé lo spostamento della competenza.
Rilievo dell’incompetenza. La competenza dell’art. 11 c.p.p. è territoriale, sicché l’eccezione soggiace ai limiti temporali dell’art. 21, comma 2, c.p.p.; i conflitti tra uffici che rifiutano o rivendicano la cognizione del medesimo fatto sono risolti dalla Corte di cassazione ai sensi degli artt. 28 e seguenti c.p.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 11 c.p.p. deroga agli artt. 8, 9 e 10 c.p.p. sulla competenza per territorio e si coordina con l’art. 11-bis c.p.p. per i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con l’art. 12 c.p.p. sui casi di connessione e con l’art. 16 c.p.p. sulla competenza per i procedimenti connessi. La tabella che individua i distretti è contenuta nell’art. 1 disp. att. c.p.p. Il medesimo criterio è richiamato dall’art. 633 c.p.p. per la revisione e, attraverso di esso, dall’art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la revocazione della confisca di prevenzione; in materia civile, l’art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117 lo estende alle azioni di responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per l’eccezione di incompetenza valgono gli artt. 21 e 23 c.p.p., per i conflitti gli artt. 28-32 c.p.p.; per la tutela dell’imparzialità in situazioni non coperte dalla deroga soccorrono l’astensione e la ricusazione (artt. 36 e 37 c.p.p.) e la rimessione del processo (art. 45 c.p.p.). Sul piano costituzionale, la norma bilancia l’art. 25 Cost. con le garanzie di imparzialità del giudice dell’art. 111 Cost. e il diritto di difesa dell’art. 24 Cost.