Art. 52 disp. att. c.p.c. Liquidazione del compenso

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il compenso agli ausiliari di cui all’articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.