Art. 53 disp. att. c.p.c. Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.