Art. 51 disp. att. c.p.c. Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell’articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio.

2. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.