Art. 3 disp. att. c.p.c. Intervento davanti al collegio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza.(59)
2. Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale.(59)
3. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l’integrazione dell’istruzione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.