Art. 2 disp. att. c.p.c. Intervento davanti all’istruttore
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’art. 267 del Codice.
1. L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’art. 267 del Codice.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1951
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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