Art. 1 disp. att. c.p.c. Richiesta di comunicazione degli atti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.