Art. 230 disp. att. c.p.c. Immutabilità della competenza già fissata
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato investito anche se le norme sulla competenza sono mutate.
2. I giudizi proposti prima dell’entrata in vigore del codice davanti ai collegi tecnici per la decisione delle controversie di cottimo e alle commissioni per gli infortuni agricoli e per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente fino alla loro definizione.