Art. 229 disp. att. c.p.c. Impugnabilità delle sentenze
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
1. Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell’entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della legge precedente.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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