Art. 231 disp. att. c.p.c. Albo degli esperti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Finchè non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell’articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.