Art. 231 disp. att. c.p.c. Albo degli esperti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Finchè non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell’articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.